La Camera dei deputati ha approvato oggi la legge recante «Disposizioni in materia di protezione civile», che introduce, tra le novità, la definizione di standard minimi nazionali di formazione e addestramento per il personale di protezione civile, compresi i volontari. Il legislatore non si limita a richiamare l’importanza della preparazione, ma prevede che questi standard siano definiti attraverso apposite linee guida, da adottare con una direttiva entro dodici mesi dall’entrata in vigore della nuova disposizione. Il percorso attuativo richiederà quindi ancora tempo: la legge, infatti, non stabilisce direttamente quali saranno i requisiti minimi, come dovranno essere misurati e chi sarà chiamato a verificarne concretamente il rispetto.

Percorso ancora lungo ma segnato.

La responsabilità formale di adottare la direttiva che definirà gli standard minimi nazionali di formazione e addestramento spetterà al Presidente del Consiglio dei ministri oppure all’Autorità politica delegata alla protezione civile, se nominata. Il percorso prevede però il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali. L’articolo 15 stabilisce infatti che la direttiva sia adottata su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, previa acquisizione dell’intesa prevista nel sistema delle Conferenze. Le Regioni, quindi, non saranno semplici destinatarie di standard stabiliti unilateralmente a livello nazionale, ma parteciperanno al procedimento di definizione. Il Dipartimento potrà inoltre promuovere confronti tecnici con le componenti del Servizio nazionale, mentre il coinvolgimento dell’Osservatorio assume particolare rilievo per la presenza al suo interno di rappresentanti del Dipartimento, delle Regioni, di ANCI, UPI e dei centri di competenza.

Resta però aperta una questione fondamentale: chi contribuirà concretamente a definire i parametri tecnici della formazione e dell’addestramento? La legge individua il procedimento istituzionale di adozione della direttiva, ma non stabilisce nel dettaglio chi dovrà elaborare i contenuti formativi, i criteri di valutazione e i requisiti operativi. Una distinzione importante, perché introdurre standard minimi nazionali significa anche stabilire quali competenze debbano essere effettivamente possedute e come verificarle.

Il sistema attuale.

Attualmente la formazione e l’addestramento dei volontari di protezione civile trovano uno dei principali riferimenti negli indirizzi operativi del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, che definiscono criteri comuni per le attività di formazione, informazione e addestramento. Esiste quindi già un quadro di riferimento nazionale, ma le singole Regioni e gli enti coinvolti conservano una significativa autonomia nell’organizzazione delle attività formative. In Lombardia, ad esempio, opera la Scuola Superiore di Protezione Civile, dedicata alla formazione degli operatori e alla diffusione della cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze.

Il tema di una maggiore armonizzazione è peraltro già oggetto di confronto istituzionale. Il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2206 del 24 luglio 2025 richiama infatti la costituzione, nel 2024, di due tavoli di lavoro con Regioni, Province autonome e organizzazioni di volontariato, dedicati rispettivamente alla formazione e alla sicurezza. Un percorso che dimostra come la necessità di intervenire su questi aspetti fosse già emersa prima dell’attuale iniziativa legislativa.